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19 ottobre 2026

Redazione Corrigo

Entro il 31 ottobre si eleggono i rappresentanti di classe. La valutazione, però, resta ai soli docenti

Entro sabato 31 ottobre, in ogni scuola, si chiudono le votazioni per i rappresentanti di classe. Lo ricorda la nota del Ministero dell'istruzione e del merito n. 169661 del 30 settembre 2026, che conferma anche per quest'anno le istruzioni già date: per gli organi di durata annuale si vota con la procedura semplificata prevista dagli articoli 21 e 22 dell'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991. Per il rinnovo dei consigli di circolo e di istituto si vota più tardi, con la procedura ordinaria, nella data fissata da ciascun Ufficio Scolastico Regionale e non oltre domenica 29 e lunedì 30 novembre.

Per chi insegna è un adempimento di routine: un'assemblea breve, un'urna, un verbale. Ma cambia la composizione del consiglio di classe proprio nelle settimane in cui tornano le prime verifiche corrette, e con loro le prime domande delle famiglie. Nel primo consiglio di classe aperto a genitori e studenti si parla quasi sempre dell'andamento della classe, e quindi anche di prove, voti e criteri. Conviene sapere in anticipo che cosa la legge mette sul tavolo di tutti e che cosa riserva ai soli docenti.

Chi entra nel consiglio di classe

La composizione è fissata dall'articolo 5 del testo unico, il decreto legislativo n. 297 del 1994. Il consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di sostegno contitolari. A loro si aggiungono, nella scuola media (oggi secondaria di primo grado), «quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe» e, nella scuola secondaria superiore, «due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe». I rappresentanti si eleggono ogni anno: per questo la nota torna ogni autunno.

Il comma 8 dello stesso articolo affida al consiglio il compito di formulare al collegio dei docenti «proposte in ordine all'azione educativa e didattica» e di «agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni». Con i rappresentanti è una sede di confronto e di proposta; i voti si decidono nella seduta con i soli docenti.

Che cosa resta ai soli docenti

Due commi dell'articolo 5 tracciano il confine. Il comma 6 stabilisce che le competenze relative «alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari» spettano al consiglio «con la sola presenza dei docenti». Il comma 7 aggiunge che negli istituti di istruzione secondaria superiore «le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti».

Il regolamento sulla valutazione, il DPR n. 122 del 2009, nel testo oggi vigente, lo ribadisce all'articolo 4, dedicato alla secondaria di secondo grado: la valutazione periodica e finale degli apprendimenti «è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5» del testo unico, e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Nel primo ciclo il decreto legislativo n. 62 del 2017, all'articolo 2, stabilisce che la valutazione «è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe» e che le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

In pratica: alle superiori i rappresentanti eletti in queste settimane non partecipano allo scrutinio del primo trimestre o quadrimestre, non discutono la proposta di voto di una disciplina e non votano sulla valutazione; nel primo ciclo la valutazione è comunque affidata ai docenti. E la proposta di voto, prima ancora, nasce dalla correzione delle verifiche, che è lavoro del singolo docente. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 62 del 2017 lo dice in modo esplicito: la valutazione «è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa».

Che cosa, invece, si può chiedere ai docenti

Il confine non significa silenzio. La stessa normativa riconosce a studenti e famiglie diritti precisi proprio sulla valutazione, e il consiglio con i rappresentanti è il luogo naturale in cui esercitarli.

I criteri sono pubblici. Se la valutazione segue criteri definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, quei criteri non sono un segreto d'ufficio. Un rappresentante può chiedere quali sono e come si traducono in una verifica scritta.

Gli studenti hanno diritto a discuterne. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il DPR n. 249 del 1998, all'articolo 2 chiede a dirigenti e docenti di attivare con gli studenti «un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione». Dialogo sui criteri, non trattativa sui voti: la norma parla di criteri, non dei voti dei singoli.

La valutazione deve essere trasparente e tempestiva. È ancora l'articolo 2 dello Statuto: lo studente ha diritto a una valutazione «trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza». E il decreto legislativo n. 62 del 2017, all'articolo 1, chiede alle scuole «modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione». Una verifica restituita dopo un mese, con un voto e nessuna indicazione, difficilmente soddisfa l'una o l'altra richiesta.

A questo si aggiunge la nota del 28 settembre sul calendario delle verifiche, che chiede una pianificazione delle prove concordata collegialmente e invita i dirigenti a promuovere nei collegi dei docenti una riflessione che può portare a integrare il Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento di istituto. È probabile che nei primi consigli con i rappresentanti i rappresentanti ne chiedano conto.

Tre cose da preparare per il primo consiglio con i rappresentanti

1. La griglia, in forma leggibile. Alla domanda «come si arriva a quel voto?» la risposta più solida è mostrare come è costruita una verifica: quali indicatori, quale punteggio per domanda, che cosa distingue un sei da un otto. Non serve il compito di nessuno, basta la struttura. Come si costruisce una griglia domanda per domanda lo spiega la guida alla griglia di valutazione per le verifiche; perché fissarla prima della correzione conviene anche davanti a un giudice lo abbiamo raccontato in due sentenze in sette giorni.

2. I tempi di riconsegna. Il diritto a una valutazione tempestiva è una richiesta che studenti e famiglie possono avanzare con un appiglio normativo preciso. Conviene arrivare con un'indicazione realistica, condivisa prima tra i docenti del consiglio: entro quanto torna una verifica corretta, e se torna prima della prova successiva della stessa disciplina. Il tempo che la correzione richiede, del resto, non compare in nessun conteggio, come ricordavamo parlando di ore di contratto e correzione.

3. Parlare della classe, non dei singoli. Il consiglio con i rappresentanti riunisce genitori di alunni diversi e, alle superiori, due studenti della classe. Lo Statuto ricorda che la comunità scolastica «tutela il diritto dello studente alla riservatezza». Voti individuali, PDP, PEI e situazioni personali non sono argomenti da trattare davanti agli altri rappresentanti: per quelli c'è il colloquio con la famiglia, e per la valutazione c'è il consiglio con i soli docenti. Lo stesso principio vale per i dati che finiscono nel registro elettronico, di cui abbiamo scritto in privacy e registro elettronico.

Dove interviene Corrigo, e dove no

Corrigo non partecipa a nessun consiglio e non scrive nel registro elettronico. Il voto e lo scrutinio sono decisioni del docente e del consiglio di classe nella sola componente docente, e la legge le colloca esattamente lì.

Corrigo interviene prima, nella correzione. Legge le verifiche scritte, anche a mano, confronta ogni risposta con la griglia del docente e propone un punteggio per domanda con la motivazione accanto. Il docente controlla le proposte e decide il voto. Per il consiglio con i rappresentanti la conseguenza è semplice: quando qualcuno chiede come si è arrivati a un punteggio, la motivazione è già scritta accanto alla domanda, rispetto alla griglia che il docente ha fissato prima della correzione. Come funziona sta in correggere con Corrigo.

Le elezioni di ottobre sembrano lontane dalla correzione. Non lo sono. Nelle prossime settimane, accanto ai docenti, siederanno genitori e studenti che hanno il diritto di sapere con quali criteri si valuta, e di vederli applicati allo stesso modo da una verifica all'altra. Il voto resta ai docenti. Spiegarlo è parte dello stesso lavoro.

Domande frequenti

Entro quando si eleggono i rappresentanti di classe nell'anno scolastico 2026/2027?

Entro sabato 31 ottobre 2026. Lo ricorda la nota del Ministero dell'istruzione e del merito n. 169661 del 30 settembre 2026, che conferma le istruzioni degli anni precedenti: per gli organi di durata annuale si vota con la procedura semplificata degli articoli 21 e 22 dell'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991. Per il rinnovo dei consigli di circolo e di istituto si vota con la procedura ordinaria, nella data fissata da ciascun Ufficio Scolastico Regionale e non oltre domenica 29 e lunedì 30 novembre 2026.

Chi fa parte del consiglio di classe nella scuola secondaria?

Secondo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 297 del 1994, i docenti della classe, compresi i docenti di sostegno contitolari. Nella scuola media si aggiungono quattro rappresentanti eletti dai genitori; nella scuola secondaria superiore due rappresentanti eletti dai genitori e due rappresentanti eletti dagli studenti della classe. I rappresentanti si eleggono ogni anno, entro il 31 ottobre.

I rappresentanti dei genitori e degli studenti partecipano allo scrutinio?

No. Nella secondaria di secondo grado l'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 297 del 1994 riserva la valutazione periodica e finale al consiglio di classe «con la sola presenza dei docenti», e il comma 6 fa lo stesso per il coordinamento didattico. Nel primo ciclo il decreto legislativo n. 62 del 2017 affida la valutazione ai docenti, «nell'esercizio della propria autonomia professionale» (articolo 1, comma 2), e prevede che sia effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, con lo scrutinio presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato (articolo 2, comma 3).

Che cosa possono chiedere i rappresentanti sulle verifiche e sui criteri di valutazione?

Possono chiedere quali criteri si applicano, perché la valutazione segue criteri definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti chiede un dialogo costruttivo con gli studenti anche sui criteri di valutazione e riconosce il diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. Non possono invece discutere o votare i voti dei singoli: quella è competenza dei docenti.

Corrigo decide i voti o partecipa allo scrutinio?

No. Nella correzione Corrigo è un supporto: legge le verifiche scritte, confronta ogni risposta con la griglia del docente e propone un punteggio per domanda con la motivazione accanto. Non partecipa ai consigli e non scrive nel registro elettronico. Il voto lo decide sempre il docente, e lo scrutinio resta al consiglio di classe con i soli docenti.


Fonti: Ministero dell'istruzione e del merito, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, nota prot. n. 169661 del 30 settembre 2026, «Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2026-2027» (conclusione delle operazioni di voto per gli organi di durata annuale entro il 31 ottobre 2026 con la procedura semplificata degli artt. 21 e 22 dell'O.M. 15 luglio 1991, n. 215; rinnovo dei consigli di circolo e di istituto con la procedura ordinaria non oltre il 29 e 30 novembre 2026), pubblicata anche dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise; d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 5, commi 1, 2, 6, 7 e 8; d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, artt. 1 e 2; DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 4, nel testo vigente; DPR 24 giugno 1998, n. 249, Statuto delle studentesse e degli studenti, art. 2, commi 2 e 4. Le citazioni sono testuali, dal testo della nota e dai testi vigenti pubblicati su Normattiva.