Il decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno ed è in vigore dal 1° ottobre. Le cronache si sono concentrate sul tetto del 30 per cento di alunni stranieri nelle classi prime, dal 2027/2028, e sui nuovi nomi degli istituti tecnici e professionali. L'articolo 1, quello sul piano educativo individualizzato, ha fatto meno rumore. Eppure è quello che tocca più da vicino il lavoro di queste settimane.
Il PEI non stabilisce soltanto le ore di sostegno. Esplicita anche «le modalità di verifica» e «i criteri di valutazione». Il decreto ne stringe i tempi proprio quando si somministrano e si correggono le prime verifiche dell'anno. Chi insegna una disciplina in una classe con un alunno con disabilità certificata corregge quindi le prime prove mentre i criteri con cui valutarle vengono confermati o rivisti.
Attenzione al numero: il decreto-legge n. 170 del 2026 non ha nulla a che vedere con la legge n. 170 del 2010 sui disturbi specifici di apprendimento. Qui si parla di PEI e di disabilità certificata, non di PDP.
Che cosa dice l'articolo 1
L'articolo 1 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017 e l'articolo 15 della legge n. 104 del 1992. Le novità principali sono quattro.
Le ore di sostegno le definisce il PEI. Una nuova lettera d-bis stabilisce che il piano «definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe». Prima il PEI ne faceva soltanto una proposta.
Nuove iscrizioni e nuove certificazioni. In questi casi, compresi i passaggi di grado, per esempio dalla media alla superiore, il PEI è «redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre».
Alunni già seguiti nella stessa scuola. Per chi è già inserito in un percorso di supporto scolastico alla disabilità ed è già iscritto nella medesima scuola, il PEI è «redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre». Resta ferma «la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona».
Passaggi d'anno e GLO incompleto. La nuova lettera g-bis prevede che nel passaggio da un anno all'altro, «fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h)», si valuti in via prioritaria il mantenimento delle ore di sostegno dell'anno precedente. E un nuovo comma 11-bis all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 consente al GLO di approvare il PEI «anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata», se l'assenza impedirebbe di rispettare i termini.
Il comunicato del Consiglio dei ministri del 24 settembre spiega la logica: il PEI definisce le ore di sostegno «secondo un calendario che consente di determinare l'organico dei docenti di sostegno prima dell'inizio dell'anno scolastico». L'obiettivo dichiarato è organizzativo. Ma il documento che si chiude prima è lo stesso che contiene i criteri di valutazione, e la lettera g-bis ricorda che quella parte va aggiornata ogni anno.
Che cosa non cambia: verifica e valutazione restano nel PEI
La lettera d) dell'articolo 7 resta com'era, tolta la proposta delle ore. Il PEI «esplicita le modalità di sostegno didattico, le modalità di verifica, i criteri di valutazione» e «la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata».
Anche il quadro della valutazione resta invariato. Nel primo ciclo, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 62 del 2017 riferisce la valutazione degli alunni con disabilità certificata «al comportamento, alle discipline e alle attività svolte» sulla base dei documenti previsti dalla legge n. 104 del 1992, tra cui il PEI. Nel secondo ciclo vale l'articolo 9 del DPR n. 122 del 2009, nel testo sostituito dal DPR n. 135 del 2025, che rinvia allo stesso piano. La legge n. 104 del 1992, all'articolo 16, consente nella secondaria di secondo grado «prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche».
Nella secondaria di secondo grado, la scelta tra verifiche identiche, equipollenti o non equipollenti si indica disciplina per disciplina nella sezione 8.2 del modello di PEI, «Progettazione disciplinare». Nel primo ciclo la stessa sezione indica se l'alunno segue la progettazione della classe o quali personalizzazioni si applicano a verifiche e criteri di valutazione; la distinzione tra prove equipollenti e non equipollenti lì non si applica. In entrambi i casi è lì che si stabilisce come si corregge la prova di quell'alunno.
Tre punti ancora aperti
Non c'è una norma transitoria. L'articolo 1 non indica da quale anno scolastico si applichino i nuovi termini. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre e la lettura più lineare è che valga già quest'anno. Però «le prime due settimane del mese di ottobre» non sono una data precisa, e la scadenza di giugno quest'anno non si poteva più rispettare.
Il decreto interministeriale n. 182 del 2020 dice ancora un'altra cosa. All'articolo 4 prevede che il GLO approvi il PEI definitivo «di norma» entro il 31 ottobre, e il DM n. 153 del 2023 non ha toccato quel termine. Un decreto-legge ha forza di legge e prevale su un decreto interministeriale come il n. 182, ma finché il Ministero non aggiorna le indicazioni operative nelle scuole possono circolare date diverse.
Il testo può ancora cambiare. Il decreto va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il disegno di legge di conversione è stato presentato al Senato (A.S. 2053). Il decreto è già in vigore e va applicato, ma in sede di conversione il testo può essere modificato.
La cosa più utile, adesso, è chiedere al dirigente scolastico o al referente per l'inclusione come la scuola intende rispettare i nuovi termini e quando si riuniscono il GLO e il consiglio di classe.
Perché riguarda chi corregge, non solo il docente di sostegno
Il decreto interministeriale n. 182 del 2020 è esplicito: la valutazione degli apprendimenti «è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe» nella scuola secondaria, e del team dei docenti nella scuola dell'infanzia e primaria. Il docente di sostegno, contitolare della classe, partecipa alla valutazione di tutti gli alunni. Dopo le modifiche del 2023, anche quando le discipline sono aggregate per aree, «la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina».
In sede di scrutinio, il voto di matematica lo propone il docente di matematica e lo delibera il consiglio di classe, di cui fa parte anche il docente di sostegno, sulla base dei criteri scritti nel PEI. Se quei criteri vengono rivisti nelle prime due settimane di ottobre, la verifica di fine settembre si corregge con criteri che si stanno ancora definendo. Non è un problema formale: lo stesso errore può valere un punteggio diverso a seconda dei criteri personalizzati, ed è difficile spiegare un voto se il criterio arriva dopo la correzione.
Tre cose da chiarire, nel consiglio di classe e nel GLO, in queste due settimane
1. Il percorso, disciplina per disciplina. Nella secondaria di secondo grado, per ogni materia: percorso ordinario con gli stessi criteri della classe, percorso personalizzato con verifiche identiche o equipollenti, oppure percorso differenziato con verifiche non equipollenti. La differenza pesa: le prove equipollenti portano al titolo di studio, quelle non equipollenti a un attestato di credito formativo. Attenzione: basta una sola disciplina con verifiche non equipollenti perché l'intero percorso diventi differenziato. La decisione sull'equipollenza spetta al consiglio di classe; un percorso differenziato va proposto formalmente alla famiglia, che può rifiutarlo.
2. I criteri, tradotti in una griglia. «Criteri di valutazione personalizzati» è una formula, non una griglia. Prima di correggere conviene scrivere quali indicatori valgono, con quali descrittori e con quale punteggio, e se i tempi più lunghi o gli strumenti compensativi cambiano qualcosa nella valutazione. Una griglia di valutazione fissata prima della correzione è anche la migliore difesa di un voto.
3. Le prove già somministrate. Se una verifica è stata svolta prima dell'aggiornamento del PEI, conviene annotare con quali criteri è stata corretta e riguardarla dopo il GLO. È lo stesso principio che vale per i PDP: la coerenza tra documento e valutazione si dimostra per iscritto. Ne abbiamo parlato a proposito di due sentenze recenti su griglia e PDP.
Con la nota del 28 settembre sul calendario delle verifiche, i consigli di classe stanno già pianificando le prove. Conviene pianificare nello stesso momento anche le versioni equipollenti, invece di prepararle all'ultimo momento.
Dove uno strumento aiuta, e dove non c'entra
Una verifica equipollente può differire da quella della classe nei contenuti o nelle modalità, ma deve avere lo stesso valore. Se ha un testo o una griglia propri, in Corrigo si tratta come una verifica a sé, con il suo testo e la sua griglia, e Corrigo propone per ogni domanda un punteggio motivato rispetto a quella griglia. Il voto lo decide sempre il docente. Come funziona la correzione è spiegato nella pagina correggere con Corrigo.
Corrigo non legge il PEI e per correggere non ha bisogno di sapere nulla della certificazione. Ed è giusto così: le informazioni sulla disabilità sono dati relativi alla salute, una categoria particolare protetta dall'articolo 9 del GDPR, e non hanno motivo di finire in uno strumento di correzione. Per lo stesso motivo conviene dare alla verifica un titolo neutro, senza riferimenti al PEI o all'equipollenza: anche un'etichetta può rivelare una disabilità. Su come trattiamo i dati, si veda la pagina sicurezza.
Il decreto chiede di decidere prima. Per chi corregge, decidere prima significa una cosa precisa: sapere, prima di prendere in mano la prima prova, con quale griglia si valuta ciascun alunno.
Domande frequenti
Che cosa cambia per il PEI con il decreto-legge n. 170 del 2026?
L'articolo 1 modifica l'articolo 7 del d.lgs. n. 66 del 2017. Il PEI definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe. Per le nuove iscrizioni e le nuove certificazioni, compresi i passaggi di grado, è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva entro e non oltre il 15 ottobre. Per gli alunni già seguiti nella stessa scuola è definitivo entro giugno e può essere aggiornato entro e non oltre le prime due settimane di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo in presenza di nuove o sopravvenute condizioni. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026.
Il decreto cambia le modalità di verifica e i criteri di valutazione del PEI?
No. La lettera d) dell'articolo 7 del d.lgs. n. 66 del 2017 continua a dire che il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione. È stata tolta solo la proposta delle ore di sostegno, che ora il PEI definisce in una nuova lettera d-bis. Per verifica e valutazione cambiano i tempi, non i contenuti.
Chi valuta l'alunno con disabilità: il docente di sostegno o il docente della disciplina?
Entrambi, insieme agli altri docenti. Secondo il decreto interministeriale n. 182 del 2020 la valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella secondaria e del team dei docenti nella scuola dell'infanzia e primaria; il docente di sostegno, contitolare della classe, partecipa alla valutazione di tutti gli alunni. Dopo le modifiche del 2023, anche quando le discipline sono aggregate per aree, la valutazione è sempre espressa per ciascuna disciplina.
Che differenza c'è tra verifiche identiche, equipollenti e non equipollenti?
La distinzione vale nella secondaria di secondo grado. Nel percorso ordinario si applicano gli stessi criteri della classe; nel percorso personalizzato l'alunno è valutato con verifiche identiche o equipollenti; nel percorso differenziato le verifiche sono non equipollenti. Le prove equipollenti portano al titolo di studio, quelle non equipollenti a un attestato di credito formativo, e basta una sola disciplina con verifiche non equipollenti perché l'intero percorso diventi differenziato. Sull'equipollenza decide il consiglio di classe. Nel primo ciclo questa distinzione non si applica.
Corrigo ha bisogno del PEI o della certificazione per correggere?
No. Per correggere bastano la verifica e la sua griglia. Le informazioni sulla disabilità sono dati relativi alla salute, una categoria particolare protetta dall'articolo 9 del GDPR, e non hanno motivo di finire in uno strumento di correzione. Per lo stesso motivo conviene dare alla verifica un titolo neutro, senza riferimenti al PEI o all'equipollenza. Corrigo propone un punteggio motivato per ogni domanda; il voto lo decide sempre il docente.
Fonti: decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, «Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca», Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227 del 30 settembre 2026, in vigore dal 1° ottobre 2026 (art. 1, che modifica l'art. 7 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, e l'art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 15); Consiglio dei ministri, comunicato stampa n. 190 del 24 settembre 2026; Senato della Repubblica, A.S. 2053, disegno di legge di conversione (termine del 29 novembre 2026 ai sensi dell'art. 77 della Costituzione); d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, artt. 11 e 20; DPR 22 giugno 2009, n. 122, artt. 4 e 9, quest'ultimo nel testo sostituito dal DPR 8 agosto 2025, n. 135; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 16; decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, artt. 4 e 10, modelli di PEI (sezione 8.2) e Linee guida, come modificati dal DM 1° agosto 2023, n. 153. Le citazioni sono testuali, dai testi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, su Normattiva, sul sito del Governo e sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito.