Il 22 ottobre si è chiuso, al centro congressi di Villa Erba a Cernobbio, Next Gen AI 2026: il secondo summit internazionale sull'intelligenza artificiale nella scuola promosso dal Ministero dell'istruzione e del merito, concluso dall'intervento del ministro Giuseppe Valditara. Dal palco si è parlato di didattica, di competenze e di futuro. Ma chi in questi giorni ha sulla scrivania la prima pila di verifiche dell'anno ha una domanda più concreta: che cosa posso fare, davvero, con l'IA quando correggo e valuto?
La risposta non va cercata nei titoli del summit. È già scritta, e da più di un anno: nelle Linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche pubblicate dal Ministero, e nel regolamento europeo sull'IA che quelle Linee guida richiamano.
Valutare è un uso ad alto rischio
Il punto di partenza è netto. Come regola generale, l'AI Act (articolo 6, paragrafo 2, e Allegato III) considera ad alto rischio i sistemi di IA destinati, nell'istruzione, tra l'altro a valutare i risultati dell'apprendimento. L'articolo 6, paragrafo 3, ammette eccezioni quando un sistema non incide in modo significativo sull'esito della decisione, per esempio perché svolge un compito procedurale limitato o un compito preparatorio a una valutazione; il fornitore che si avvale dell'eccezione deve documentare la propria valutazione, e la profilazione delle persone la esclude sempre. La sola presenza di un controllo umano non è, di per sé, una di quelle condizioni. Le Linee guida del MIM lo riportano esplicitamente, insieme alle conseguenze per la scuola che utilizza un sistema del genere: usarlo in modo conforme alle indicazioni del fornitore, garantirne la sorveglianza da parte di personale adeguatamente formato, e svolgere una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (la cosiddetta FRIA).
Attenzione ai tempi, però. Secondo il calendario aggiornato della Commissione europea, le regole dell'AI Act per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027. Quegli obblighi specifici, FRIA compresa, non sono ancora in vigore: sono il quadro verso cui le Linee guida accompagnano le scuole. Già oggi valgono invece, tra l'altro, il GDPR, con la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) che le Linee guida ritengono necessaria prima di usare sistemi di IA, e le indicazioni delle Linee guida stesse.
Questo non significa che l'IA non possa entrare nella correzione. Significa che non ci entra di nascosto, e che non ci entra da sola.
Che cosa le Linee guida prevedono per il docente
Nella parte dedicata al docente, le Linee guida elencano usi concreti. Tra questi la redazione di rubriche di valutazione, in cui l'IA può affiancare il docente nella definizione dei descrittori per ciascuna dimensione valutativa. Nella parte dedicata agli studenti compaiono i feedback immediati, da intendere come «strumento aggiuntivo al feedback più strutturato del docente». E tra le misure di mitigazione dei rischi il principio è scritto senza giri di parole: questi strumenti vanno usati «a supporto e non a sostituzione delle decisioni o dei processi educativi».
Per chi corregge, la traduzione pratica è semplice. L'IA può leggere, confrontare, proporre e motivare. Il voto lo decide il docente, ed è il docente che deve poterlo spiegare a uno studente, a una famiglia, a un consiglio di classe. Su chi può chiedere che cosa in quella sede, abbiamo scritto in rappresentanti di classe e valutazione.
Perché tutto passa dalla griglia
Le Linee guida chiedono sistemi trasparenti, con processi decisionali spiegabili e comprensibili per chi li usa. Nella correzione, questo ha un nome preciso: la griglia di valutazione. Una proposta di punteggio legata agli indicatori della griglia si controlla indicatore per indicatore: qui la comprensione del testo, qui la correttezza, qui l'argomentazione. Un voto unico, senza motivazione, non si controlla affatto, e un docente che lo accetta non lo sta sorvegliando, lo sta firmando.
C'è anche un vantaggio meno evidente. Una griglia scritta prima della correzione, e applicata allo stesso modo alla prima e alla trentesima verifica, protegge dalla stanchezza e dall'effetto alone. Con o senza IA, è la parte del lavoro che rende un voto difendibile, come hanno mostrato in settembre due sentenze dei TAR raccontate in due sentenze sulla griglia di valutazione.
Che cosa chiedere a scuola prima di usare uno strumento
Le Linee guida affidano al dirigente scolastico la responsabilità primaria nella governance dei sistemi di IA adottati dalla scuola, e prevedono che un progetto di IA, se coerente con il PTOF, passi dagli organi collegiali per la valutazione e l'approvazione. Per il singolo docente, prima di caricare le verifiche della classe su uno strumento, valgono quindi tre domande:
- Lo strumento rientra in un progetto approvato dalla scuola, con la relativa valutazione d'impatto?
- Dove vengono trattati i dati degli studenti, per quanto tempo, e vengono usati per addestrare modelli?
- La proposta arriva per indicatore, con una motivazione, o come voto unico?
Che cosa fa Corrigo, e che cosa no
Corrigo legge le verifiche scritte, anche a mano, confronta ogni risposta con la griglia del docente e propone un punteggio per domanda e per indicatore, con la motivazione accanto. Il docente controlla le proposte, le modifica dove non è d'accordo e decide il voto. Corrigo non scrive nel registro elettronico e non partecipa agli scrutini. E non si avvale dell'eccezione dell'articolo 6, paragrafo 3: il fatto che sia il docente a decidere non cambia la categoria del sistema. Come funziona la correzione è spiegato in correzione dei compiti con l'IA; dove e come trattiamo i dati è spiegato sulla pagina sicurezza e privacy e nelle nostre linee guida sull'uso dell'IA.
Domande frequenti
Si possono correggere le verifiche con l'intelligenza artificiale?
Le Linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per l'introduzione dell'IA nelle istituzioni scolastiche prevedono l'uso dell'IA a supporto del docente, per esempio nella redazione delle rubriche di valutazione, e chiedono che questi strumenti siano usati «a supporto e non a sostituzione delle decisioni o dei processi educativi». La decisione sul voto resta al docente.
Un sistema di IA che aiuta a valutare è ad alto rischio?
Come regola generale sì: l'AI Act (Regolamento UE 2024/1689, articolo 6, paragrafo 2, e Allegato III) considera ad alto rischio i sistemi di IA destinati a valutare i risultati dell'apprendimento, e le Linee guida del MIM lo richiamano. L'articolo 6, paragrafo 3, prevede eccezioni per i sistemi che non incidono in modo significativo sull'esito della decisione, per esempio perché svolgono un compito procedurale limitato o preparatorio a una valutazione; il fornitore che lo sostiene deve documentarlo, e un sistema che effettua profilazione resta sempre ad alto rischio. La sola presenza di un controllo umano non è una di quelle condizioni. Le regole specifiche per questi sistemi si applicano però dal 2 dicembre 2027, secondo il calendario aggiornato della Commissione europea: da allora la scuola che li usa dovrà seguire le indicazioni del fornitore, affidarne la sorveglianza a personale formato e svolgere una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali. Già oggi valgono, tra l'altro, il GDPR, con la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati che le Linee guida ritengono necessaria, e le Linee guida stesse.
Chi decide se la scuola può usare uno strumento di IA per la correzione?
Secondo le Linee guida, il dirigente scolastico ha la responsabilità primaria nella governance dei sistemi di IA della scuola. Un progetto di IA deve essere coerente con il PTOF e viene valutato e approvato dagli organi collegiali, ciascuno per la propria competenza. Prima del trattamento dei dati la scuola esegue una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
Perché la griglia di valutazione conta così tanto?
Perché è ciò che rende una proposta spiegabile. Le Linee guida chiedono sistemi trasparenti, con processi decisionali comprensibili per chi li usa. Una proposta di punteggio legata agli indicatori della griglia del docente si può controllare indicatore per indicatore; un voto unico senza motivazione no.
Fonti: Ministero dell'istruzione e del merito, «Next Gen AI 2026, il Ministro Valditara all'iniziativa di chiusura», 22 ottobre 2026, mim.gov.it (chiusura del secondo summit internazionale sull'IA nella scuola promosso dal MIM, Villa Erba, Cernobbio); Ministero dell'istruzione e del merito, Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche, versione 1.0, 2025 (sistemi ad alto rischio nell'istruzione secondo l'Allegato III dell'AI Act; obblighi dei deployer; DPIA e FRIA; ruolo del dirigente scolastico; progetti coerenti con il PTOF e approvazione degli organi collegiali; usi per il docente, tra cui la redazione di rubriche di valutazione e i feedback; «a supporto e non a sostituzione delle decisioni o dei processi educativi»); Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, articoli 26 e 27 e Allegato III, punto 3; articolo 6, paragrafi 2-4, nel testo consolidato riportato dall'AI Act Service Desk della Commissione europea (versione consolidata al 27 luglio 2026); Commissione europea, Enforcement of the AI Act, aggiornata il 20 ottobre 2026 («The rules for high-risk AI systems listed in Annex III to the AI Act apply from 2 December 2027»). Consultati il 26 ottobre 2026.